L’articolo 708 del codice di procedura civile contempla la possibilità di presentare reclamo alla Corte d’Appello contro i provvedimenti presidenziali provvisori entro il termine di 10 giorni dalla notifica del provvedimento. La Corte di Cassazione con sentenza 13593 del 2006 ha sancito la natura cautelare dei provvedimenti presidenziali provvisori, essendo gli stessi destinati ad assicurare i diritti dei figli e dei coniugi fino all’accertamento definitivo che può derivare solo dal giudicato. Di qui, la sostanziale correttezza, del rimedio del reclamo di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile. La produzione di nuovi documenti in corte di appello deve sempre garantire il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti. In caso contrario il provvedimento emesso dalla Corte di Appello sarebbe affetto da nullità: clicca qui Le competenze della Corte di Appello sezione Famiglia
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